Protocollo›Titolo VI
Art. IX
56 / 258Trattamento dei pacchi erroneamente ammessi
In vigore dal 30 giu 1994
Articolo IX
Trattamento dei pacchi erroneamente ammessi
La Bielorussia, la Bulgaria (Rep.pop.), Cuba, la Rep. pop.dem. di
Corea, l'Ucraina e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche si riservano il diritto di fornire informazioni sulle ragioni del sequestro di un pacco postale o di parte del suo contenuto solo entro i limiti delle informazioni comunicate dalle autorità doganali ed in base alla loro legislazione interna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-ix