Convenzione
Art. 29
Affrancatura
In vigore dal 30 giu 1994
Affrancatura
1. Di regola, gli invii di cui. all' ad eccezione di quelli indicati negli articoli da 16 a 18 devono essere completamente affrancati ad opera del mittente.
2. L'Amministrazione del paese di origine ha facoltà di rinviare ai mittenti gli invii di corrispondenza postale non affrancati o insufficientemente affrancati affichè ne completino l'affrancatura.
3. L'Amministrazione di origine può altresì incaricarsi di affrancare gli invii di corrispondenza postale non affrancati o di completare l'affrancatura di invii insufficientemente affrancati e di riscuotere l'importo mancante presso il mittente.
4. Se l'Amministrazione del paese di origine non applica alcuna delle facoltà previste ai paragrafi 2 e 3 oppure se l'affrancamento non può essere completato dal mittente, le lettere e cartoline postali non affrancate o insufficientemente affrancate sono sempre inoltrate verso il paese destinatario. Gli altri invii non affrancati o insufficientemente affrancati possono anch'essi essere inoltrati.
5. Le corrispondenze aeree soprattassate, la corrispondenza S.A.L soprattassata e gli invii prioritari la cui regolarizzazione da parte dei mittenti non è possibile sono trasmessi per via aerea, come S.A.L o come corriere prioritario rispettivamente se le tasse pagate rappresentano almeno l'importo della sopratassa o se del caso, la differenza tra la tassa di un invio via aerea o S.A.L e la tassa di un invio di superficie, oppure la differenza tra la tassa di un invio via aerea o S.A.L e la tassa di un invio di superficie oppure la differenza tra la tassa di un invio prioritario e quella di un invio non prioritario. Tuttavia, l'Amministrazione di origine ha facoltà di trasmettere questi invii per via aerea o prioritaria se le tasse pagate rappresentano almeno il 75 per cento della soprattassa o il 50 per cento della tassa combinata. Sotto questi limiti, gli invii sono inoltrati tramite i mezzi di trasporto normalmente utilizzati per le corrispondenze non soprattassate o gli invii non prioritari.
6. Sono considerati come debitamente affrancati gli invii regolarmente affrancati per il loro primo percorso ed il cui complemento d'imposta e stato pagato prima della rispedizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-29