Convenzione
Art. 32
Tassa in caso di affrancatura mancante o insufficiente
In vigore dal 30 giu 1994
Tassa in caso di affrancatura mancante o insufficiente
1. In caso di affrancatura mancante o insufficiente, l'Amministrazione di origine incaricata di affrancare gli invii di corrispondenza postale non affrancati o di completare l'affrancatura di invii insufficientemente affrancati e di riscuotere l'importo mancante presso il mittente e autorizzata a percepire dal mittente anche la tassa di trattamento prevista all' paragrafo 1, lettera h).
2. Qualora il paragrafo 1 non sia applicato gli invii non affrancati o insufficientemente affrancati sono passibili, a carico del destinatario o del mittente qualora si tratti di invii rinviati, della tassa speciale di cui all' paragrafo 1, lettera h).
3. Gli invii raccomandati e le lettere con valore dichiarato sono considerati come debitamente affrancati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-32