Art. 32 · Tassa in caso di affrancatura mancante o insufficiente
Convenzione

Art. 32

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Tassa in caso di affrancatura mancante o insufficiente

In vigore dal 30 giu 1994
Tassa in caso di affrancatura mancante o insufficiente 1. In caso di affrancatura mancante o insufficiente, l'Amministrazione di origine incaricata di affrancare gli invii di corrispondenza postale non affrancati o di completare l'affrancatura di invii insufficientemente affrancati e di riscuotere l'importo mancante presso il mittente e autorizzata a percepire dal mittente anche la tassa di trattamento prevista all' paragrafo 1, lettera h). 2. Qualora il paragrafo 1 non sia applicato gli invii non affrancati o insufficientemente affrancati sono passibili, a carico del destinatario o del mittente qualora si tratti di invii rinviati, della tassa speciale di cui all' paragrafo 1, lettera h). 3. Gli invii raccomandati e le lettere con valore dichiarato sono considerati come debitamente affrancati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-32