ProtocolloTitolo VI

Art. III

Distanza media ponderata di trasporto di colli in transito

In vigore dal 30 giu 1994
Articolo III Distanza media ponderata di trasporto di colli in transito L', paragrafo 2, ultima frase si applica ai seguenti paesi ma solo dietro loro richiesta: Bielorussia, Bulgaria (Rep.pop.) Cecoslovacchia Cuba, Mongolia (Rep.pop.) Polonia (Rep.pop.), Ucraina e Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-iii

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