Convenzione

Art. 48

Accettazione degli invii raccomandati

In vigore dal 30 giu 1994
Accettazione degli invii raccomandati 1. Gli invii della corrispondenza postale di cui all' possono essere spediti sotto forma raccomandata. 2. Una ricevuta deve essere rilasciata gratuitamente al mittente all'atto del deposito di un invio raccomandato. 3. Se la legislazione interna dei paesi di origine e di destinazione lo consente, le lettere raccomandate in busta chiusa possono contenere monete,banconote, biglietti o qualsiasi valore al portatore, assegni di viaggio, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre, gioielli ed altri oggetti preziosi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-48

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