Convenzione

Art. 47

Reclami

In vigore dal 30 giu 1994
Reclami 1. I reclami degli utenti sono ammessi entro il termine di un anno a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito di un invio. 2. Ciascuna Amministrazione è tenuta a trattare i reclami nel più breve tempo possibile. 3. Ciascuna Amministrazione è tenuta ad accettare i reclami concernenti qualsiasi invio depositato nei servizi di altre Amministrazioni. *********************** MANCA TESTO SULL'ORIGINALE *********** paragrafo 1, lettera o). Se e richiesto l'uso del mezzo telegrafico, la tassa telegrafica di trasmissione del reclamo e sel caso, nei rapporti tra due paesi che ammettono questa procedura, quella di risposta, sono percepite sulla tassa di reclamo. In caso di utilizzazione di telegrammi per la risposta, la tassa telegrafica e quella di un telegramma con risposta pagata, calcolata sulla base di 15 parole. Qualora si faccia uso del telex, la tassa telegrafica percepita dal mittente consiste in linea di massima nello stesso importo di quello percepito per trasmettere il reclamo via telex. In caso di richiesta di trasmissione con altri essi di telecomunicazione o tramite il servizio EMS, le tasse normalmente percepite a titolo di questi servizi possono essere riscosse presso il richiedente. Si può rinunciare, a titolo di reciprocità, al ricupero dei costi di una risposta trasmessa con altri mezzi di telecomunicazione o tramite il servizio EMS. 5. Se il reclamo concerne più invii depositati contemporaneamente presso lo stesso Ufficio dallo stesso mittente ed indirizzati allo stesso destinatario, è percepita una sola tassa. Tuttavia, se si tratta di invii raccomandati o di lettere con valore dichiarato che hanno dovuto, a richiesta del mittente essere inoltrati tramite diverse vie, e percepita una tassa per ciascuno dei canali utilizzati. 6. Se il reclamo e stato motivato da un errore di servizio, la tassa speciale di cui al paragrafo 4 è restituita dall'Amministrazione che l'ha percepita: tuttavia questa tassa non può in alcun caso essere rivendicata dall'Amministrazione a cui spetta il pagamento dell'indennizzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-47

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