Protocollo›Titolo VI
Art. I
Quote territoriali di arrivo a titolo eccezionale
In vigore dal 30 giu 1994
PROTOCOLLO FINALE DELL'ACCORDO RELATIVO AI PACCHI POSTALI
All'atto della firma dell'Accordo relativo ai pacchi postali
stipulata in data odierna, i sottoscritti plenipotenziari hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Quote territoriali di arrivo a titolo eccezionale
1. In deroga all', le Amministrazioni che figurano
nell'elenco in appresso si riservano il diritto di fissare le loro quote territoriali di arrivo ad un livello eccedente di oltre il 30 per cento le loro quote territoriali di partenza:
Algeria, Angola, Bahrein, Benin, Brasile, Brunei Darussalam,
Bulgaria (Rep.pop.) Cecoslovacchia, Congo (Rep.pop.) El Salvador, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Giordania, Grecia, Iraq, Israele, Kenia, Libano, Malesia, Mongolia (Rep.pop) Nepal, Pakistan, Papuasia, Nuova Guinea, Rep.dem. tedesca, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Sri Lanka, Siria (Rep. araba); Uganda, Venezuela, Vietnam, Yemen (Rep.
araba) Yemen (Rep.dem.pop.) Zambia, Zimbabwe.
2. In deroga all', l'Amministrazione della Repubblica
araba di Egitto si riserva il diritto di riscuotere una quota territoriale di arrivo a titolo eccezionale di 6,53 DTS per pacco, oltre a quelle menzionate all'articolo sopra citato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-i