Convenzione
Art. 54
117 / 258Tassa delle lettere con valore dichiarato
In vigore dal 30 giu 1994
Tassa delle lettere con valore dichiarato
1. La tassa di lettere con valore dichiarato deve essere pagata in anticipo. Essa e formata
a) dalla tassa di francatura ordinaria
b) dalla tassa fissa di raccomandazione prevista all', paragrafo 1, lettera o):
c) dalla tassa di assicurazione prevista all', paragrafo 1, lettera q)
2. Qualora siano necessarie misure di sicurezza eccezionali, le Amministrazioni possono percepire le tasse speciali di cui all', paragrafo 1, lettera p) colonna 3, numero 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-54