AccordoTitolo IV

Art. 49

Quota marittima

In vigore dal 30 giu 1994
Quota marittima 1. Ciascuno dei paesi i cui servizi partecipano al trasporto marittimo di pacchi è autorizzato a chiedere le quote marittime di cui alla tabella al paragrafo 2. Tali quote sono a carico dell'Amministrazione del paese di origine, a meno che il presente Accordo non preveda deroghe a questo principio. 2. Per ciascun servizio marittimo utilizzato, la quota marittima calcolata in conformità con le indicazioni della tabella seguente: Parte di provvedimento in formato grafico In caso di attribuzione delle quote in conformità all', paragrafo 3, sono raccomandati i seguenti tassi indicativi: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Se del caso, i livelli di distanza che servono a determinare l'importo della quota marittima da applicare tra due paesi sono calcolati in base ad una distanza media ponderata, determinata in funzione del tonnellaggio dei pieghi trasportati tra i rispettivi porti dei due paesi. 4. Il trasporto marittimo tra due porti di uno stesso paese non può essere oggetto di esazione della quota prevista al paragrafo 2 se l'Amministrazione di questo paese riceve già, per gli stessi pacchi, la retribuzione relativa al trasporto territoriale. 5. Trattandosi di pacchi aerei, la quota marittima delle Amministrazioni o dei servizi intermedi è applicabile solo se il pacco utilizza un trasporto marittimo intermedio; ogni servizio marittimo fornito dal paese di origine o di destinazione è considerato a tal fine come servizio intermediario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-49

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