Accordo›Titolo IV
Art. 49
Quota marittima
In vigore dal 30 giu 1994
Quota marittima
1. Ciascuno dei paesi i cui servizi partecipano al trasporto
marittimo di pacchi è autorizzato a chiedere le quote marittime di cui alla tabella al paragrafo 2. Tali quote sono a carico dell'Amministrazione del paese di origine, a meno che il presente Accordo non preveda deroghe a questo principio.
2. Per ciascun servizio marittimo utilizzato, la quota marittima
calcolata in conformità con le indicazioni della tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
In caso di attribuzione delle quote in conformità all', paragrafo 3, sono raccomandati i seguenti tassi indicativi:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Se del caso, i livelli di distanza che servono a determinare
l'importo della quota marittima da applicare tra due paesi sono calcolati in base ad una distanza media ponderata, determinata in funzione del tonnellaggio dei pieghi trasportati tra i rispettivi porti dei due paesi.
4. Il trasporto marittimo tra due porti di uno stesso paese non
può essere oggetto di esazione della quota prevista al paragrafo 2 se l'Amministrazione di questo paese riceve già, per gli stessi pacchi, la retribuzione relativa al trasporto territoriale.
5. Trattandosi di pacchi aerei, la quota marittima delle
Amministrazioni o dei servizi intermedi è applicabile solo se il pacco utilizza un trasporto marittimo intermedio; ogni servizio marittimo fornito dal paese di origine o di destinazione è considerato a tal fine come servizio intermediario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-49