AccordoTitolo IV

Art. 51

Applicazione di nuove quote a seguito di imprevedibili modifiche di inoltro.

In vigore dal 30 giu 1994
Applicazione di nuove quote a seguito di imprevedibili modifiche di inoltro. Se, per cause di forza maggiore o a causa di altri fatti imprevedibili, una Amministrazione è costretta ad utilizzare per il trasporto dei suoi colli, una nuovo percorso che causa spese supplementari di trasporto territoriale o marittimo, essa e tenuta ad informarne immediatamente per le vie telegrafiche, o con ogni altro mezzo appropriato di telecomunicazione tutte le Amministrazioni i cui pieghi di pacchi o colli allo scoperto vengono inoltrati in transito attraverso il suo paese. A decorrere dal quanto giorno successivo al giorno di spedizione di questa informazione, l'Amministrazione intermedia è autorizzata ad addebitare all'Amministrazione di origine le quote territoriali e marittime che corrispondono al nuovo percorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-51

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