AccordoTitolo IV

Art. 50

Riduzione o maggiorazione della quota marittima

In vigore dal 30 giu 1994
Riduzione o maggiorazione della quota marittima 1. Le Amministrazioni hanno facoltà di incrementare del 50 per cento al massimo la quota marittima fissata all', paragrafo 2. Possono invece diminuirla a loro piacimento. 2. Questa facoltà è subordinata alle condizioni di cui all', paragrafo 5. 3. In caso di maggiorazione, questa deve applicarsi anche ai pacchi originari del paese da cui dipendono i servizi che effettuano il trasporto marittimo; tuttavia questo obbligo non si applica nè alle relazioni tra un paese ed i territori di detto Paese di cui cura le relazioni internazionali nè alle relazioni tra questi territori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-50

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