Accordo›Titolo IV
Art. 50
Riduzione o maggiorazione della quota marittima
In vigore dal 30 giu 1994
Riduzione o maggiorazione della quota marittima
1. Le Amministrazioni hanno facoltà di incrementare del 50 per
cento al massimo la quota marittima fissata all', paragrafo 2. Possono invece diminuirla a loro piacimento.
2. Questa facoltà è subordinata alle condizioni di cui
all', paragrafo 5.
3. In caso di maggiorazione, questa deve applicarsi anche ai pacchi
originari del paese da cui dipendono i servizi che effettuano il trasporto marittimo; tuttavia questo obbligo non si applica nè alle relazioni tra un paese ed i territori di detto Paese di cui cura le relazioni internazionali nè alle relazioni tra questi territori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-50