AccordoTitolo IV

Art. 53

Spese di trasporto aereo dei pacchi-aereo smarriti o distrutti

In vigore dal 30 giu 1994
Spese di trasporto aereo dei pacchi-aereo smarriti o distrutti In caso di perdita o di distruzione di pacchi aereo a seguito di un incidente di cui l'aeronave è stato oggetto o di ogni altra causa che impegna la responsabilità dell'impresa di trasporto aereo, l'Amministrazione di origine e esonerata da ogni pagamento in qualsiasi tratto del percorso della linea utilizzata, relativamente al trasporto aereo di colli-aereo smarriti o distrutti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-53

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