Accordo›Titolo IV
Art. 53
Spese di trasporto aereo dei pacchi-aereo smarriti o distrutti
In vigore dal 30 giu 1994
Spese di trasporto aereo dei pacchi-aereo smarriti o distrutti
In caso di perdita o di distruzione di pacchi aereo a seguito di un
incidente di cui l'aeronave è stato oggetto o di ogni altra causa che impegna la responsabilità dell'impresa di trasporto aereo, l'Amministrazione di origine e esonerata da ogni pagamento in qualsiasi tratto del percorso della linea utilizzata, relativamente al trasporto aereo di colli-aereo smarriti o distrutti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-53