Accordo›Titolo V
Art. 58
Pacchi a destinazione di paesi che non partecipano all'Accordo o provenienti da essi.
In vigore dal 30 giu 1994
Pacchi a destinazione di paesi che non partecipano all'Accordo o
provenienti da essi.
1. Le Amministrazioni dei paesi che sono parte al presente Accordo
e che mantengono uno scambio di pacchi con le Amministrazioni di paesi non partecipanti ammettono, salvo opposizione di queste ultime, le Amministrazioni di tutti i paesi partecipanti a beneficiare di tali collegamenti.
2. Per quanto riguarda il transito attraverso i servizi terrestri,
marittimi ed aerei dei paesi che sono Parte dell'Intesa i pacchi a destinazione o in provenienza da un paese non partecipante sono assimilati, per quanto riguarda l'importo delle quote territoriali e marittime e delle spese di trasporto aereo, ai pacchi scambiati tra i paesi partecipanti. Idem per quanto riguarda la responsabilità, ogni qualvolta venga stabilito che il danno è sopravvenuto nel servizio di uno dei paesi partecipanti e se l'indennità deve essere versata in un paese partecipante sia al mittente, sia, in caso di attuazione dell', paragrafo 8, al destinatario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-58