Accordo VagliaTitolo VI

Art. 3

Emissione di vaglia (moneta, compensazione, importo)

In vigore dal 30 giu 1994
Emissione di vaglia (moneta, compensazione, importo) 1. Salvo intesa speciale, l'importo del vaglia e espresso nella valuta del paese di pagamento. 2. L'Amministrazione di emissione stabilisce il tasso di cambio della sua moneta in quella del paese di pagamento. 3. L'importo massimo di un vaglia ordinario è stabilito di comune accordo tra le Amministrazioni interessate. 4. L'importo di un vaglia e illimitato. Tuttavia ciascuna Amministrazione ha facoltà di limitare l'importo dei vaglia che ogni depositante può ordinare sia nel corso di una giornata, sia durante un determinato periodo. 5. I vaglia telegrafici sono soggetti alle disposizioni del Regolamento telegrafico annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-av-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo