Accordo Vaglia›Titolo VI
Art. 7
Rispedizione
In vigore dal 30 giu 1994
Rispedizione
1. In caso di cambiamento di residenza del beneficiario e nei
limiti del servizio di vaglia tra il paese che effettua il nuovo invio al mittente ed il paese di nuova destinazione, ogni vaglia può essere rispedito per via postale o telegrafica a richiesta sia del mittente, sia del beneficiario. In questo caso l' paragrafi 1, 6 e 7 della Convenzione e applicabile per analogia.
2. In caso di rispedizione, sono annullate la tassa di fermo posta
e la tassa complementare di espresso (, paragrafo 10, della Convenzione).
3. Non e ammessa la rispedizione di un mandato di versamento ad un
altro paese di destinazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-av-7