Accordo Vaglia›Titolo VI
Art. 6
Pagamento dei vaglia
In vigore dal 30 giu 1994
Pagamento dei vaglia
1. La validità dei vaglia ha la seguente durata:
a) di regola, fino allo scadere del primo mese successivo a quello
dell'emissione;
b) previo accordo tra le Amministrazioni interessate, fino allo
scadere del terzo mese successivo a quello dell'emissione.
2. Dopo questi termini, i vaglia direttamente pervenuti agli Uffici
di pagamento sono pagati solo se vi è apposto un determinato "visto per data" da parte del servizio designato dall'Amministrazione di emissione dietro richiesta dell'Ufficio di pagamento. I vaglia pervenuti alle Amministrazioni di destinazione in base all', paragrafo 4, non possono beneficiare del visto per data.
3. Il visto per data conferisce al vaglia, a decorrere dal giorno
in cui è apposto, una nuova validità la cui durata è quella di un mandato emesso lo stesso giorno.
4. Se il mancato pagamento prima dello scadere del termine di
validità non e dovuto ad una inadempienza del servizio, può essere applicata una tassa detta di "visto per data" pari a quella prevista all', paragrafo 1, lettera o) della Convenzione.
5. Se uno stesso mittente ha fatto emettere lo stesso giorno a
vantaggio dello stesso beneficiario diversi vaglia il cui importo totale supera il massimo autorizzato dall'Amministrazione di pagamento questa è autorizzata a scaglionare il pagamento degli effetti in modo che la somma pagata al beneficiario in uno stesso giorno non superi questo importo.
6. Il pagamento dei vaglia è effettuato secondo la
regolamentazione del paese di pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-av-6