Accordo Vaglia›Titolo VI
Art. 9
Responsabilità i. Principio
In vigore dal 30 giu 1994
Responsabilità i. Principio
Le Amministrazioni postali sono responsabili delle somme versate
fino a quando i vaglia sono stati regolarmente pagati.
2. Eccezioni
Le Amministrazioni postali sono liberate da ogni responsabilità:
a) in caso di ritardi nella trasmissione e nel pagamento dei
vaglia;
b) se, a seguito della distruzione di documenti di servizio per un
caso di forza maggiore esse non possono rendere conto del pagamento di un vaglia, a meno che la prova della loro responsabilità non sia stata in altro modo amministrata;
c) allo scadere del termine di prescrizione di cui all'articolo RE
612;
d) Se si tratta di una contestazione della regolarità del
pagamento allo scadere del termine previsto all' paragrafo 1 della Convenzione.
3. Determinazione della responsabilità
3.1 Fatti salvi i paragrafi 3.2 a 3.5 in appresso, la
responsabilità incombe all'Amministrazione di emissione.
3.2 La responsabilità spetta all'Amministrazione di pagamento
qualora essa non sia in grado di stabilire che il pagamento ha avuto luogo secondo i requisiti stabiliti dalla sua regolamentazione.
3.3 La responsabilità incombe all'Amministrazione postale del
paese in cui l'errore si e verificato:
a) se si tratta di un errore di servizio, compreso un errore di
conversione;
b) se si tratta di un errore di trasmissione telegrafica commessa
all'interno del paese di emissione o del paese di pagamento.
3.4 La responsabilità spetta all'Amministrazione di emissione ed
all'Amministrazione di pagamento in misura uguale:
a) se l'errore e imputabile ad entrambe le Amministrazioni o
qualora non sia possibile stabilire in quale paese l'errore si è verificato;
b) se l'errore di trasmissione telegrafica e avvenuto in un paese
intermedio;
c) se non e possibile determinare in quale paese l'errore di
trasmissione è avvenuto.
3.5 Fatto salvo il paragrafo 3.2., la responsabilità incombe:
a) in caso di pagamento di un vaglia falso, all'Amministrazione del
paese nel cui territorio il vaglia e stato introdotto nel servizio postale;
b) in caso di pagamento di un mandato il cui importo è stato
maggiorato in maniera fraudolenta, all'Amministrazione del paese in cui il mandato è stato falsificato, tuttavia il danno sarà a carico in parti uguali delle Amministrazioni di rilascio e di pagamento qualora non sia possibile determinare il paese in cui la falsificazione e avvenuta o qualora non sia possibile ottenere la riparazione di una falsificazione commessa in un paese intermedio che non partecipa al servizio di vaglia sulla base del presente Accordo.
4. Pagamento delle somme dovute. Ricorsi
4.1. L'obbligo di risarcire il ricorrente, incombe
all'Amministrazione di pagamento se i fondi sono da consegnare al beneficiario; incombe all'Amministrazione emittente se devono essere restituiti al mittente.
4.2 A prescindere dalla causa del risarcimento, l'importo da
rimborsare non può superare quello versare.
4.3 L'Amministrazione che ha risarcito il ricorrente ha diritto di
presentare ricorso contro l'Amministrazione responsabile del pagamento irregolare.
4.4. L'Amministrazione che ha subito per ultima il danno ha diritto
di ricorrere, fino a concorrenza dell'ammontare pagato contro il mittente, contro il beneficiario o contro terzi.
5. Termine di pagamento
5.1 Il versamento delle somme dovute ai ricorrenti deve avvenire il
prima possibile, entro un termine limite di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al giorno del reclamo.
5.2 L'Amministrazione che secondo l', paragrafo 4.1 deve
risarcire il ricorrente può in via eccezionale dilazionare il versamento oltre questo termine se malgrado la diligenza apportata al trattamento del caso, tale termine non e stato sufficiente a consentire di determinare la responsabilità.
5.3 L'Amministrazione nei confronti della quale il reclamo è stata
presentato, è autorizzata a risarcire il ricorrente per conto dell'Amministrazione responsabile, se questa, regolarmente adita ha lasciato che cinque mesi trascorressero senza dare una soluzione definitiva al reclamo.
6. Rimborso all'Amministrazione richiedente
6.1 L'Amministrazione per conto della quale il ricorrente e stato
risarcito è tenuta a rimborsare all'Amministrazione richiedente l'ammontare degli esborsi da quest'ultima effettuati, entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'invio della notifica del pagamento.
6.2 Questo rimborso è effettuato senza spese per l'Amministrazione
creditrice:
a) mediante uno dei sistemi di pagamento previsti all'articolo 103,
paragrafo 6, del Regolamento di esecuzione della Convenzione;
b) sotto riserva di accordo, mediante un'iscrizione a addebito a
credito dell'Amministrazione di questo paese, sul conto dei vaglia.
Tale iscrizione sarà effettuata d'ufficio se alla domanda di accordo non è stata data risposta entro il termine di cui al paragrafo 6.1.
6.3 Trascorso il termine di quattro mesi, l'ammontare dovuto
all'Amministrazione creditrice matura interessi nella misura del 6 per cento annuo a decorrere dal giorno di scadenza di tale termine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-av-9