Accordo Vaglia›Titolo VI
Art. 10
Corrispettivo all'Amministrazione di pagamento
In vigore dal 30 giu 1994
Corrispettivo all'Amministrazione di pagamento
1. L'Amministrazione emittente assegna all'Amministrazione di
pagamento per ciascun vaglia ordinario pagato un corrispettivo il cui tasso e fissato base all'importo medio dei vaglia inclusi in uno stesso conto mensile, a:
- 0,65 DTS fino a 65,34 DTS;
- 0,82 DTS oltre 65,34 DTS e fino a 130,68 DTS;
- 0,98 DTS oltre 130,68 DTS e fino a 196,01 DTS;
- 1,21 DTS oltre 196,01 DTS e fino a 261,35 DTS;
- 1,47 DTS oltre 261,35 DTS e fino a 326,69 DTS;
- 1,73 DTS oltre 326,69 DTS
2. Tuttavia le Amministrazioni interessate possono, a domanda
dell'Amministrazione di pagamento, stabilire di comune accordo un corrispettivo superiore a quello fissato al paragrafo 1 se la tassa riscossa all'atto dell'emissione e superiore a 8,17 DTS.
3. I mandati di versamento ed i vaglia emessi in franchigia non
richiedono nessun corrispettivo.
4. Per quanto riguarda i vaglia emessi per mezzo di liste, oltre al
corrispettivo previsto al paragrafo 1, un onere supplementare di 0,16 DTS è dovuto all'Amministrazione di pagamento. Il paragrafo 2 si applica per analogia ai vaglia scambiati per mezzo di liste.
5. L'Amministrazione di emissione assegna all'Amministrazione di
pagamento una retribuzione supplementare di 0,13 DTS per ciascun vaglia recapitato personalmente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-av-10