Accordo Assegni

Art. 2

Varie categorie di prestazioni fornite dal servizio degli assegni postali.

In vigore dal 30 giu 1994
Varie categorie di prestazioni fornite dal servizio degli assegni postali. 1. Postagiro 1.1 Il correntista postale chiede, mediante addebito del suo conto l'iscrizione a credito di un importo sul conto corrente postale del beneficiario, oppure, in base ad un accordo stipulato tra le Amministrazioni interessate, a credito di altri tipi di conti. 1.2 Il postagiro ordinario e trasmesso a mezzo posta. 1.3 Il postagiro telegrafico è trasmesso a mezzo telecomunicazione. ---------------------------- Il presente Atto essendo stato profondamente modificato, e stato ritenuto preferibile di non contrassegnare in neretto le modifiche rispetto al testo del Congresso di Amburgo 1984 2. Versamento su un conto corrente postale 2.1 Il mittente consegna fondi presso lo sportello di un Ufficio postale e chiede l'iscrizione a credito dell'importo sul conto corrente postale del beneficiario, oppure in base ad un accordo stipulato tra le Amministrazioni interessate, a credito di altri tipi di conti. 2.2. Il versamento ordinario e trasmesso a mezzo posta. 2.3 Il versamento telegrafico e trasmesso a mezzo telecomunicazioni. 3. Pagamento tramite vaglia o assegno localizzato 3.1 Il correntista chiede che, mediante addebito sul suo conto, sia effettuato il pagamento di un importo in contanti a favore del beneficiario. 3.2 Il pagamento ordinario è effettuato a mezzo posta. 3.3 Il pagamento telegrafico e effettuato a mezzo telecomunicazioni. 4. Assegno postale internazionale 4.1 L'assegno postale internazionale e un titolo internazionale che può essere rilasciato ai correntisti postali ed è pagabile a vista negli Uffici postali dei paesi che partecipano al servizio. 4.2 L'assegno postale internazionale può altresì essere consegnato a terzi come pagamento previa intesa tra le Amministrazioni contraenti. 5. Altre prestazioni Le Amministrazioni postali possono convenire nelle loro relazioni bilaterali o multilaterali di instaurare altre prestazioni le cui modalità sono da definire tra le Amministrazioni interessate
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-aa-2

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