Accordo Assegni
Art. 5
Versamenti
In vigore dal 30 giu 1994
Versamenti
1. Le Amministrazioni convengono di adottare per lo scambio di
versamenti a mezzo posta i tipi di moduli e la regolamentazione che meglio si adattano all'organizzazione del loro servizio.
2. Versamenti mediante mandati di versamento.
Sotto riserva delle particolari disposizioni degli articoli RE 501
e RE 502, i versamenti mediante mandati di versamento sono effettuati in conformità con le disposizioni dell'Intesa relativa ai vaglia postali.
3. Versamenti mediante avviso di versamento
3.1 Sotto riserva delle particolari disposizioni in appresso, tutto ciò che è espressamente previsto per i postagiro si applica altresì ai versamenti.
3.2 L'Amministrazione emittente determina la tassa che essa
riscuote a carico della persona che effettua il versamento e la conserva per intero. Questa tassa non deve superare quella riscossa per l'emissione di un vaglia ordinario.
3.3 Una ricevuta e rilasciata gratuitamente al depositante quando
versa i fondi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-aa-5