Accordo Assegni
Art. 9
Responsabilità
In vigore dal 30 giu 1994
Responsabilità
1. Le Amministrazioni sono responsabili degli importi addebitati
sul conto del traente fino al regolare pagamento dell'assegno all'ordine.
2. Le Amministrazioni sono responsabili di indicazioni erronee
riportate dal loro servizio sulle liste degli assegni all'ordine o sugli assegni all'ordine telegrafici. La responsabilità include gli errori di conversione e gli errori di trasmissione.
3. Le Amministrazioni non si assumono alcuna responsabilità per i
ritardi che possono eventualmente verificarsi nella trasmissione o nel pagamento di assegni all'ordine.
4. Le Amministrazioni possono altresì convenire tra di loro di
applicare criteri più estesi di responsabilità adattati alle esigenze dei loro servizi interni.
5. L' dell'Accordo relativo ai vaglia postali si applica
agli assegni all'ordine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-aa-9