Accordo Assegni

Art. 9

Responsabilità

In vigore dal 30 giu 1994
Responsabilità 1. Le Amministrazioni sono responsabili degli importi addebitati sul conto del traente fino al regolare pagamento dell'assegno all'ordine. 2. Le Amministrazioni sono responsabili di indicazioni erronee riportate dal loro servizio sulle liste degli assegni all'ordine o sugli assegni all'ordine telegrafici. La responsabilità include gli errori di conversione e gli errori di trasmissione. 3. Le Amministrazioni non si assumono alcuna responsabilità per i ritardi che possono eventualmente verificarsi nella trasmissione o nel pagamento di assegni all'ordine. 4. Le Amministrazioni possono altresì convenire tra di loro di applicare criteri più estesi di responsabilità adattati alle esigenze dei loro servizi interni. 5. L' dell'Accordo relativo ai vaglia postali si applica agli assegni all'ordine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-aa-9

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