Accordo Assegni
Art. 11
Altri mezzi di pagamento
In vigore dal 30 giu 1994
Altri mezzi di pagamento
1. I pagamenti internazionali da effettuare mediante addebito dei
conti correnti postali possono altresì essere effettuati per mezzo di bande magnetiche o di ogni altro supporto stabilito di comune accordo tra le Amministrazioni.
2. Le Amministrazioni di destinazione possono utilizzare moduli del loro regime interno in rappresentanza degli ordini di pagamento loro indirizzati. I criteri di scambio sono in tal caso stabiliti in convenzioni particolari adottate dalle Amministrazioni interessate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-aa-11