Accordo Assegni

Art. 11

Altri mezzi di pagamento

In vigore dal 30 giu 1994
Altri mezzi di pagamento 1. I pagamenti internazionali da effettuare mediante addebito dei conti correnti postali possono altresì essere effettuati per mezzo di bande magnetiche o di ogni altro supporto stabilito di comune accordo tra le Amministrazioni. 2. Le Amministrazioni di destinazione possono utilizzare moduli del loro regime interno in rappresentanza degli ordini di pagamento loro indirizzati. I criteri di scambio sono in tal caso stabiliti in convenzioni particolari adottate dalle Amministrazioni interessate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-aa-11

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