Accordo Assegni
Art. 10
Retribuzione dell'Amministrazione di pagamento
In vigore dal 30 giu 1994
Retribuzione dell'Amministrazione di pagamento
1. L'amministrazione di emissione assegna all'Amministrazione di
pagamento per ogni assegno all'ordine, una retribuzione il cui tasso è stabilito, in base all'importo medio degli assegni all'ordine inclusi nelle lettere di accompagnamento inviate ogni mese, nella seguente misura:
- 0,59 DTS fino a 65,34 DTS;
- 0,72 DTS oltre 65,34 DTS e fino a 130,68 DTS;
- 0,88 DTS oltre 130,68 DTS e fino a 196,01 DTS;
- 1,08 DTS oltre 196,01 DTS e fino a 261,35 DTS;
- 1,31 DTS oltre 261,35 DTS e fino a 326,69 DTS;
- 1,57 DTS oltre 326,69 DTS.
2. Oltre ai tassi previsti al paragrafo 1, le Amministrazioni
possono tuttavia convenire di pagare un corrispettivo uniforme in DTS o nella moneta del paese di pagamento a prescindere dall'importo degli assegni all'ordine.
3. La retribuzione dovuta all'Amministrazione di pagamento è
fissata ogni mese, nel modo seguente:
a) il tasso del corrispettivo in DTS da applicare per ciascun
assegno all'ordine e determinato con una conversione in DTS dell'importo medio degli assegni all'ordine sulla base al valore medio del DTS nella valuta del paese di pagamento come definita all'articolo 104 del Regolamento della Convenzione;
b) l'importo totale in DTS ottenuto per la retribuzione relativa a
ciascun conto, e convertito nella moneta del paese di pagamento in base al valore reale del DTS in vigore l'ultimo giorno del mese cui il conto si riferisce;
c) Se la retribuzione uniforme prevista al paragrafo 2 e stabilito
in DTS la sua conversione nella valuta del paese di pagamento e effettuata come stabilito al capoverso b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-aa-10