Accordo Assegni

Art. 7

Emissione di assegni all'ordine

In vigore dal 30 giu 1994
Emissione di assegni all'ordine 1. I pagamenti internazionali effettuati mediante addebito dei conti correnti postali possono essere effettuati per mezzo di assegni all'ordine. 2. I paragrafi 1 e 2 dell' ai applicano agli assegni all'ordine. 3. L'Amministrazione di origine determina la tassa che essa riscuote dal traente di un assegno all'ordine. 4. Gli assegni all'ordine possono essere trasmessi a mezzo telecomunicazioni, sia tra l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione di origine e l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione di pagamento, sia tra l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione di origine e l'Ufficio postale incaricato del pagamento, se le Amministrazioni convengono di utilizzare tale mezzo di trasmissione. 5. Gli dell'Accordo e RE402 del Regolamento di esecuzione relativo ai vaglia postali pi applicano agli assegni telegrafici all'ordine.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-aa-7

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