Accordo Assegni
Art. 12
Rilascio di postassegni
In vigore dal 30 giu 1994
Rilascio di postassegni
1. Ciascuna Amministrazione può rilasciare postassegni ai suoi
correntisti postali.
2. Inoltre sarà rilasciata ai titolari di conti correnti postali
nei quali sono stati versati postassegni, una carta di garanzia "assegni postali".
3. L'importo massimo garantito e stampato a tergo di ciascun
postassegno, o su un allegato, nella moneta convenuta tra i paesi contraenti.
4. Salvo accordo particolare con l'Amministrazione di pagamento
l'Amministrazione di emissione determina il tasso di conversione della sua moneta in quella del paese di pagamento.
5. L'Amministrazione di emissione può riscuotere una tassa a
carico del traente di un postassegno.
6. Se del caso, la durata di validità dei postassegni è fissata
dall'Amministrazione di emissione. Essa è indicata sul postassegno internazionale mediante stampigliatura dell'ultima data di validità.
In mancanza di tale indicazione, la validità dei postassegni e illimitata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-aa-12