Accordo Assegni

Art. 13

Pagamento

In vigore dal 30 giu 1994
Pagamento 1. L'importo dei postassegni e versato al beneficiario nella moneta legale del paese pagatore presso gli sportelli degli uffici postali. 2. L'importo massimo che può essere pagato con un postassegno e stabilito di comune accordo dai paesi contraenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-aa-13

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