Accordo Assegni
Art. 13
Pagamento
In vigore dal 30 giu 1994
Pagamento
1. L'importo dei postassegni e versato al beneficiario nella moneta
legale del paese pagatore presso gli sportelli degli uffici postali.
2. L'importo massimo che può essere pagato con un postassegno e
stabilito di comune accordo dai paesi contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-aa-13