Accordo Assegni
Art. 16
Disposizioni varie
In vigore dal 30 giu 1994
Disposizioni varie
1. Richiesta di apertura di un conto corrente postale all'estero
1.1 In caso di richiesta di apertura di un conto corrente postale
in un Paese con il quale il paese di residenza del richiedente ha scambi di giroposta, l'Amministrazione di questo paese è tenuta, ai fini della verifica della domanda, a dare assistenza all'Amministrazione incaricata di tenere il conto.
1.2 Le Amministrazioni si impegnano ad effettuare questa verifica
con la cura e la diligenza dovute, senza che vi sia tuttavia l'obbligo di assumere responsabilità a tal titolo.
1.3 A richiesta dell'Amministrazione che tiene il conto, anche
l'Amministrazione del paese di residenza interviene, per quanto possibile, per la verifica di informazioni vertenti su qualsiasi modifica della capacità giuridica dell'affiliato.
2. Franchigia postale
2.1 I pieghi contenenti estratti conto indirizzati dagli Uffici di
assegni postali ai correntisti sono inviati tramite il mezzo più rapido (per via aerea o per via di superficie) e recapitati in franchigia in ogni paese dell'Unione.
2.2 La rispedizione di tali pieghi in qualunque paese dell'Unione
non li depriva in alcun caso del beneficio della franchigia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-aa-16