Accordo Assegni
Art. 8
Pagamento di assegni all'ordine
In vigore dal 30 giu 1994
Pagamento di assegni all'ordine
1. Le Amministrazioni convengono di adottare per il servizio dei
pagamenti la regolamentazione che meglio si adatta all'organizzazione del loro servizio. Esse possano utilizzare moduli del loro regime interno in rappresentanza degli assegni all'ordine loro indirizzati.
2. L'Amministrazione di pagamento non e tenuta a provvedere al
pagamento a domicilio degli assegni all'ordine il cui importo supera quello dei mandati ordinari solitamente pagati a domicilio.
3. Per quanto concerne la durata di validità, il visto per data,
le norme generali di pagamento, il recapito espresso, le tasse eventualmente riscosse sul beneficiario, le disposizioni specifiche del pagamento telegrafico, gli , paragrafi 5 e 6 dell'Intesa RE 604, paragrafi 2 a 4 e RE 606 dei Regolamento di. esecuzione relativo ai vaglia postali sono applicabili agli assegni all'ordine sempre che le norme del servizio interno non vi si oppongano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-aa-8