Art. 12 · Rilascio di postassegni
Accordo Assegni

Art. 12

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Rilascio di postassegni

In vigore dal 30 giu 1994
Rilascio di postassegni 1. Ciascuna Amministrazione può rilasciare postassegni ai suoi correntisti postali. 2. Inoltre sarà rilasciata ai titolari di conti correnti postali nei quali sono stati versati postassegni, una carta di garanzia "assegni postali". 3. L'importo massimo garantito e stampato a tergo di ciascun postassegno, o su un allegato, nella moneta convenuta tra i paesi contraenti. 4. Salvo accordo particolare con l'Amministrazione di pagamento l'Amministrazione di emissione determina il tasso di conversione della sua moneta in quella del paese di pagamento. 5. L'Amministrazione di emissione può riscuotere una tassa a carico del traente di un postassegno. 6. Se del caso, la durata di validità dei postassegni è fissata dall'Amministrazione di emissione. Essa è indicata sul postassegno internazionale mediante stampigliatura dell'ultima data di validità. In mancanza di tale indicazione, la validità dei postassegni e illimitata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-aa-12