Accordo Assegni
Art. 7
231 / 258Emissione di assegni all'ordine
In vigore dal 30 giu 1994
Emissione di assegni all'ordine
1. I pagamenti internazionali effettuati mediante addebito dei
conti correnti postali possono essere effettuati per mezzo di assegni all'ordine.
2. I paragrafi 1 e 2 dell' ai applicano agli assegni
all'ordine.
3. L'Amministrazione di origine determina la tassa che essa
riscuote dal traente di un assegno all'ordine.
4. Gli assegni all'ordine possono essere trasmessi a mezzo
telecomunicazioni, sia tra l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione di origine e l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione di pagamento, sia tra l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione di origine e l'Ufficio postale incaricato del pagamento, se le Amministrazioni convengono di utilizzare tale mezzo di trasmissione.
5. Gli dell'Accordo e RE402 del Regolamento di
esecuzione relativo ai vaglia postali pi applicano agli assegni telegrafici all'ordine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-aa-7