Accordo VagliaTitolo VI

Art. 13

Disposizioni finali

In vigore dal 30 giu 1994
Disposizioni finali 1. La Convenzione e applicabile se, del caso, per analogia, a tutto quanto non e espressamente regolato dal presente Accordo. 2. L' della Costituzione non è applicabile al presente Accordo. 3. Condizioni di approvazione delle proposte relative alla presente Intesa. 3.1 Per divenire esecutorie, le proposte sottoposte al Congresso e relative al presente Accordo ed al suo Regolamento di esecuzione devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti dell'Accordo. Almeno la metà di questi Paesi membri rappresentati al Congresso devono essere presenti all'atto del voto. 3.2 Per divenire esecutorie, le proposte relative al Regolamento di esecuzione del presente Accordo che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio esecutivo per decisione o che sono introdotte tra due Congressi devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del consiglio esecutivo che sono parti dell'Accordo. 3.3. Per divenire esecutorie, le proposte presentate tra due Congressi e relative al presente Accordo devono riscuotere: a) l'unanimità dei voti in caso di aggiunta di nuove disposizioni; b) i due terzi dei voti, in caso di modifiche alle disposizioni del presente Accordo; c) la maggioranza dei voti, trattandosi della interpretazione delle disposizioni della presente Intesa, salvo controversie da sottoporre all'arbitrato previsto all' della Costituzione. 4. Il presente Accordo entrerà in vigore il 1 gennaio 1991 e rimarrà in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo congresso. In fede di che, i Plenipotenziari dei paesi contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sarà consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede del Congresso. Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-av-13

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