Accordo Vaglia›Titolo VI
Art. 12
Regolamento dei conti
In vigore dal 30 giu 1994
Regolamento dei conti
1. Salvo intesa speciale, il pagamento del saldo del conto generale
o dell'importo dei conti mensili è effettuato nella valuta utilizzata dall'Amministrazione creditrice per il pagamento dei vaglia.
2. Ogni Amministrazione può mantenere presso l'Amministrazione del
paese corrispondente degli averi da cui sono prelevate le somme dovute.
3. Ogni Amministrazione che ha uno scoperto nei confronti di
un'altra Amministrazione per un importo superiore ai limiti fissati dal Regolamento ha diritto di reclamare il versamento di un acconto.
4. In caso di mancato pagamento entro i termini fissati dal
Regolamento, gli importi dovuti maturano un interesse del 6 per cento annuo, a decorrere dal giorno della scadenza di tali termini fino al giorno del pagamento.
5. Le disposizioni ciel presente Accordo e del suo Regolamento di
esecuzione relative alla istituzione ed al regolamento dei conti non possono essere pregiudicate da alcuna misura unilaterale come moratoria, divieto di trasferimento ecc.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-av-12