Accordo VagliaTitolo VI

Art. 5

Modalità di scambio

In vigore dal 30 giu 1994
Modalità di scambio 1. Lo scambio tramite posta avviene, a scelta delle Amministrazioni, sia per mezzo di vaglia ordinari o di mandati di versamento, direttamente tra l'Ufficio di emissione e l'Ufficio di pagamento, sia per mezzo di liste tramite Uffici detti "Uffici di scambio" designati dall'Amministrazione di ciascuno dei paesi contraenti. 2. Lo scambio per via telegrafica avviene per mezzo di un telegramma-vaglia indirizzato direttamente all'Ufficio di pagamento. Tuttavia le Amministrazioni interessate possono altresì convenire di utilizzare un mezzo di telecomunicazione diverso dal telegrafo per la trasmissione dei vaglia telegrafici. 3. Le Amministrazioni possono altresì convenire di un sistema di scambio misto, qualora l'amministrazione interna dei loro rispettivi servizi lo esiga. In questo caso, lo scambio avviene per mezzo di carte-valori direttamente tra gli Uffici postali di una delle Amministrazione e l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione corrispondente. 4. I vaglia di cui ai paragrafi 1 e 3 possono essere inoltrati al paese destinatario su bande magnetiche o ogni altro supporto convenuto tra le Amministrazioni. Le Amministrazioni di destinazione possono utilizzare moduli del loro regime interno che configurano i vaglia emessi. Le condizioni di scambio sono fissate in questo caso in particolari Convenzioni adottate dalle Amministrazioni interessate. 5. Le Amministrazioni possono convenire di utilizzare mezzi di scambio diversi da quelli previsti ai paragrafi da 1 a 4.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-av-5

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