Accordo Vaglia›Titolo VI
Art. 4
Tasse
In vigore dal 30 giu 1994
Tasse
1. L'Amministrazione di emissione determina liberamente sotto
riserva delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 in appresso la tassa da riscuotere all'atto dell'emissione. Essa se del caso aggiunge a questa tasse le tasse inerenti a servizi speciali (richiesta di avviso di pagamento o di iscrizione, di recapito espresso ecc.)
2. L'importo della tassa principale su un vaglia ordinario non può
superare 22,86 DTS.
3. La tassa di un mandato di versamento, deve essere inferiore alla
tassa di un vaglia ordinario dello stesso importo.
4. I vaglia scambiati tramite un Paese che è parte al presente
Accordo, tra un paese contraente ed un paese non contraente, possono essere sottoposti dall'Amministrazione intermediaria ad una tassa supplementare e proporzionale dell'1/4 per cento, ammontante come minimo a 0,82 DTS e Come massimo a 1,63 DTS prelevata sull'importo dell'effetto: questa tassa può anche essere riscossa a carico del mittente ed assegnata all'Amministrazione del paese intermediario se le Amministrazioni interessate hanno raggiunto un accordo a tal fine.
5. Le seguenti tasse facoltative possono essere riscosse a carico
del beneficiario:
a) una tassa di recapito, se il pagamento e effettuato a domicilio;
b) una tassa, se l'importo e iscritto a credito di un conto
corrente postale;
c) se del caso una tassa di visto per data di cui all',
paragrafo 4;
d) la tassa di cui all', paragrafo 1 lettera e) della
Convenzione se il vaglia è indirizzato "Fermo posta";
e) se del caso, la tassa complementare espresso.
6. Qualora siano esigibili autorizzazioni di pagamento in virtù
delle disposizioni del Regolamento di attuazione del presente Accordo e se nessuna inadempienza di servizio e stata commessa, una tassa di autorizzazione di pagamento pari a quella prevista dall', paragrafo 1, lettera o) della Convenzione può essere riscossa presso il mittente o il beneficiario, salvo se questa tassa è già stata riscossa per il reclamo o l'avviso di pagamento.
7. I vaglia, sia all'emissione che al pagamento, non possono essere
sottoposti ad alcuna tassa o diritto diversi da quelli previsti dalla presente Intesa.
8. I vaglia relativi al servizio postale inviati alle condizioni
previste all' della Convenzione sono esonerati da tutte le tasse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-av-4