AccordoTitolo V

Art. 57

Condizioni di approvazione delle proposte relative al presente Accordo ed al suo Regolamento di esecuzione.

In vigore dal 30 giu 1994
Condizioni di approvazione delle proposte relative al presente Accordo ed al suo Regolamento di esecuzione. 1. Per divenire esecutorie le proposte presentate al Congresso e relative al presente Accordo ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi - membri presenti e votanti che sono Parti all'Accordo. Almeno la metà di questi Paesi membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento del voto. 2. Per divenire esecutorie le proposte relative al Regolamento di esecuzione del presente Accordo che sono state rinviate dal Congresso al consiglio esecutivo per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due congressi devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del consiglio esecutivo che- sono parti alla presente Intesa. 3. Per divenire esecutorie, le proposte presentate nell'intervallo tra due congressi e relative al presente Accordo devono riscuotere: a) l'unanimità dei voti, se hanno come oggetto sia l'aggiunta di nuove disposizioni, sia la modifica di fondo di articoli del presente Accordo e del suo Protocollo finale; b) la maggioranza dei voti, qualora abbiano come oggetto: 1 - l'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo e del suo Protocollo finale; 2 - modifiche di natura redazionale da apportare agli Atti di cui al numero 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-57

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