Accordo

Art. 55

Colli di servizio. Colli di prigionieri di guerra e d'internati civili.

In vigore dal 30 giu 1994
Colli di servizio. Colli di prigionieri di guerra e d'internati civili. I pacchi di servizio ed i pacchi di prigionieri di guerra e d'internati civili non danno luogo all'attribuzione di nessuna quota ad eccezione delle spese di trasporto aereo applicabili ai pacchi aerei.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-55

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