Accordo Vaglia›Titolo VI
Art. 3
214 / 258Emissione di vaglia (moneta, compensazione, importo)
In vigore dal 30 giu 1994
Emissione di vaglia (moneta, compensazione, importo)
1. Salvo intesa speciale, l'importo del vaglia e espresso nella
valuta del paese di pagamento.
2. L'Amministrazione di emissione stabilisce il tasso di cambio
della sua moneta in quella del paese di pagamento.
3. L'importo massimo di un vaglia ordinario è stabilito di comune
accordo tra le Amministrazioni interessate.
4. L'importo di un vaglia e illimitato. Tuttavia ciascuna
Amministrazione ha facoltà di limitare l'importo dei vaglia che ogni depositante può ordinare sia nel corso di una giornata, sia durante un determinato periodo.
5. I vaglia telegrafici sono soggetti alle disposizioni del
Regolamento telegrafico annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-av-3