Accordo›Titolo IV
Art. 47
Quota territoriale di partenza e di arrivo
In vigore dal 30 giu 1994
Quota territoriale di partenza e di arrivo
1. I pacchi scambiati tra due Amministrazioni sono sottoposti alle quote territoriali di partenza e di arrivo per ciascun paese e
ciascun pacco secondo i tassi indicativi in appresso:
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Graduazioni di peso Quota territoriale di partenza e di arrivo
Tasso indicativo
1 2
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DTS
Fino a 1 kg 2,61
Sopra 1 fino a 3 Kg 3,27
Sopra 3 fino a 5 Kg 3,92
Sopra 5 fino a 10 Kg 4,90
Sopra 10 fino a 15 Kg 5,88
Sopra 15 fino a 20 Kg 6,53
Sopra 20 Kg per ciascuna gradazione
o frazione di 5 kg 0,65
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In caso di attribuzione delle quote in conformità con l', paragrafo 3, sono raccomandati i seguenti tassi indicativi:
- quota territoriale di arrivo e di partenza per pacco: 4 DTS;
- quota territoriale di arrivo e di partenza per chilogrammo in
peso lordo dei pieghi: 0,40 DTS.
Tenendo conto dei tassi indicativi di cui sopra le Amministrazioni
fissano le loro quote territoriali di partenza e di arrivo affinché esse siano in corrispondenza con le spese del loro servizio.
Tuttavia, le loro quote territoriali di arrivo non possono superare di oltre il 30 per cento le loro quote di partenza.
2. Le quote territoriali di partenza e di arrivo sono pubblicate
dall'Ufficio internazionale nella Raccolta dei pacchi postali.
3. Le quote di cui al paragrafo 1 sono a carico
dell'Amministrazione del paese di origine a meno che la presente Intesa non preveda deroghe a tale principio.
4. Le quote territoriali di partenza e di arrivo devono essere
uniformi per l'insieme del territorio di ciascun paese.
5. Le modifiche delle quote territoriali di arrivo in base al
paragrafo i entreranno in vigore solo il 1 gennaio. Per essere applicabili queste modifiche devono essere notificate almeno quattro mesi prima di questa data all'Ufficio internazionale che le comunicherà alle Amministrazioni interessate almeno tre mesi prima della data della loro entrata in vigore. Se questi termini non sono stati rispettati, le modifiche entreranno in vigore solo il primo gennaio dell'anno successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-47