AccordoTitolo III

Art. 44

Pagamento dell'indennità

In vigore dal 30 giu 1994
Pagamento dell'indennità 1. Sotto riserva del diritto di ricorso contro l'Amministrazione responsabile, l'obbligo di pagare l'indennità e di restituire le tasse e i diritti incombe sia all'Amministrazione di origine, sia all'Amministrazione di destinazione nei casi di cui all', paragrafo 8. 2. Questo pagamento deve essere effettuato il prima possibile ed al più tardi entro quattro mesi a decorrere dal giorno successivo al giorno del reclamo. 3. Se l'Amministrazione alla quale incombe il pagamento non accetta di farsi carico dei rischi derivanti dal caso di forza maggiore o se, allo scadere del termine previsto al paragrafo 2, la questione di sapere se la perdita, la manomissione o l'avaria sono dovute ad una caso della fattispecie non è ancora definita, essa può, a titolo eccezionale rinviare il pagamento dell'indennità per un ulteriore periodo di tre mesi. 4. L'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, è autorizzata a indennizzare l'avente diritto per conto dell'Amministrazione che, avendo partecipato al trasporto, ed essendo stata regolarmente adita, ha lasciato trascorrere tre mesi: a) senza risolvere definitivamente la questione; b) senza aver reso noto all'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, se la perdita,la manomissione o l'avaria apparivano dovute ad un caso di forza maggiore o se il pacco era stato trattenuto, confiscato o distrutto dall'Autorità competente a causa del suo contenuto o sequestrato in virtù della legislazione del paese di destinazione. 5. Trattandosi del paragrafo 4, capoverso a), il rinvio del modulo C 9 non completato secondo la condizioni previste all'articolo 151, paragrafi 9 e 12 del Regolamento di esecuzione della Convenzione non può essere considerato come una soluzione definitiva. 6. Le amministrazioni postali che indicano nel Protocollo finale dell'Intesa relativa ai pacchi postali che non sono tenute ad osservare l', paragrafo 4, dell'Intesa per quanto riguarda la soluzione definitiva di un reclamo nel termine di tre mesi, devono comunicare la scadenza entro la quale risolveranno definitivamente il caso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-44

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