Accordo›Titolo III
Art. 40
Principio e portata della responsabilità delle Amministrazioni postali
In vigore dal 30 giu 1994
Principio e portata della responsabilità delle Amministrazioni
postali
1. Le Amministrazioni postali rispondono della perdita, della manomissione o dell'avaria dei pacchi, salvo nei casi di cui all'. La loro responsabilità e impegnata sia per i pacchi trasportati allo scoperto sia per quelli inoltrati in pieghi chiusi.
2. Le Amministrazioni possono impegnarsi a coprire anche i rischi eventualmente derivanti da un caso di forza maggiore. In tal caso esse sono responsabili nei confronti dei mittenti dei pacchi depositati nel loro paese, delle perdite, manomissioni o avarie dovute ad un caso di forza maggiore che sopravvengono durante tutto il percorso dei pacchi, compreso eventualmente il percorso di rispedizione o di rinvio al mittente.
3. Il mittente ha diritto ad una indennità che corrisponde in linea di massima all'importo reale della perdita, della manomissione o dell'avaria; i danni indiretti o i benefici non realizzati non saranno presi in considerazione. Tuttavia questa indennità non deve in alcun caso superare:
a) per i pacchi con valore dichiarato, l'importo in DTS del valore dichiarato; in caso di rinvio o di restituzione al mittente, via terra di un pacco aereo con valore dichiarato, la responsabilità è limitata per il secondo percorso a quella applicata ai colli inoltrati per questa via. Tuttavia le Amministrazioni di origine possono assumere a proprio carico i danni non coperti nel secondo percorso;
b) per gli altri pacchi, i seguenti importi:
44,10 DTS per pacco fino a 5 chilogrammi:
65,34 DTS per pacco sopra 5 fino a 10 chilogrammi;
88,21 DTS per pacco sopra 10 fino a 15 chilogrammi;
111,07 DTS per pacco sopra 15 fino a 20 chilogrammi;
sopra 20 chilogrammi 22,87 per pacco e per gradazione o frazione di 5 chilogrammi.
4. In deroga al paragrafo 3, capoverso b) le Amministrazioni possono convenire di applicare nelle loro reciproche relazioni l'importo massimo di 111,07 DTS per pacco a prescindere dal peso.
5. L'indennità è calcolata secondo il prezzo corrente, convertito in DTS delle merci di stessa natura, nel luogo e all'epoca in cui il pacco è stato accettato alla partenza; in mancanza di prezzo corrente, l'indennità e calcolata secondo il valore ordinario della merce valutata sulle stesse basi.
6. Se un'indennità è dovuta per la perdita, la defraudazione totale o l'avaria totale di un pacco, il mittente, o, in applicazione del paragrafo 8, il destinatario hanno diritto anche alla restituzione delle tasse pagate, ad eccezione della tassa di assicurazione; altrettanto dicasi per gli invii rifiutati dal destinatario a causa delle loro pessime condizioni, qualora queste ultime siano imputabili al servizio postale e ne impegnino la responsabilità.
7. Se la perdita, la defraudazione totale o l'avaria totale risultano da un caso di forza maggiore che non dà luogo ad indennizzo, il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate ad eccezione della tassa di assicurazione.
8. In deroga al paragrafo 3, il destinatario ha diritto all'indennità dopo aver preso in consegna un pacco manomesso o avariato nei casi di cui all', paragrafo 1, capoversi. a) e b).
9. Il mittente ha facoltà di desistere dai suoi diritti previsti al paragrafo 3 a favore del destinatario. Allo stesso modo, il destinatario ha facoltà di desistere dai suoi diritti previsti al paragrafo 8 a favore del mittente. Il mittente o il destinatario possono autorizzare una terza persona a ricevere l'indennità qualora la legislazione interna lo consenta.
10. L'Amministrazione di origine ha facoltà di corrispondere ai mittenti nel suo paese, per i pacchi senza valore dichiarato, le indennità previste dalla sua legislazione interna per gli invii analoghi a condizione che tali indennità non siano inferiori a quelle fissate al paragrafo 3 lettera b). La stessa cosa si applica all'Amministrazione di destinazione se l'indennità è pagata al destinatario in virtù del paragrafo 8. Gli importi di cui al paragrafo 3, capoverso b) rimangono tuttavia applicabili:
1. in caso di ricorso contro l'Amministrazione responsabile;
2. Se il mittente desiste dai suoi diritti a favore del destinatario o viceversa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-40