Accordo
Art. 39
Reclami
In vigore dal 30 giu 1994
Reclami
1. Ciascuna Amministrazione e tenuta ad accettare i reclami relativi ad ogni pacco depositato nei servizi di altre Amministrazioni.
2. I reclami degli utenti sono ammessi solo entro il termine di un anno a decorrere dal giorno successivo al deposito del pacco.
3. Salvo se il mittente ha interamente pagato la tassa di avviso di ricevimento prevista all', lettera k, ciascun reclamo dà luogo alla riscossione di una "tassa di reclamo" al tasso stabilito all', capoverso m)
4. I pacchi ordinari ed i pacchi con valore dichiarato devono essere oggetto di reclami distinti. Se il reclamo riguarda più pacchi della stessa categoria depositati contemporaneamente presso lo stesso ufficio dallo stesso mittente all'indirizzo dello stesso destinatario e spedite tramite lo stesso canale, la tassa sarà percepita una volta sola.
5. La tassa di reclamo è restituita se il reclamo e motivato da un errore di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-39