AccordoSez. II

Art. 35

Rinvio al mittente a seguito di sospensione di servizio

In vigore dal 30 giu 1994
Rinvio al mittente a seguito di sospensione di servizio Il rinvio di un pacco al mittente a seguito di una sospensione di servizio e gratuito; le quote riscosse per il tragitto di andata e non attribuite sono accreditate all'Amministrazione del paese di domicilio del mittente affinché quest'ultimo sia rimborsato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-35

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