Accordo›Sez. II
Art. 35
Rinvio al mittente a seguito di sospensione di servizio
In vigore dal 30 giu 1994
Rinvio al mittente a seguito di sospensione di servizio
Il rinvio di un pacco al mittente a seguito di una sospensione di servizio e gratuito; le quote riscosse per il tragitto di andata e non attribuite sono accreditate all'Amministrazione del paese di domicilio del mittente affinché quest'ultimo sia rimborsato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-35