Accordo›Sez. II
Art. 34
Restituzione al mittente dei pacchi erroneamente accettati
In vigore dal 30 giu 1994
Restituzione al mittente dei pacchi erroneamente accettati
1. Ogni pacco erroneamente accettato e rinviato al mittente e soggetto alle quote, alle tasse ed ai diritti previsti all', paragrafo 3.
2. Tali quote, tasse e diritti sono a carico:
a) del mittente, se il pacco e stato erroneamente accettato a seguito di un errore di quest'ultimo o se rientra nella portata di uno dei divieti dell'v;
b) dell'Amministrazione responsabile dell'errore, se il pacco è stato erroneamente ammesso a seguito di un errore imputabile al servizio postale. In questo caso, il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate.
3. Se le quote che sono state attribuite all'Amministrazione che rinvia il pacco sono insufficienti a coprire le quote, le tasse ed i diritti di cui. al paragrafo 1, le rimanenti spese dovute sono ricuperate presso l'Amministrazione del paese di domicilio del mittente.
4. In caso di eccedenza, l'Amministrazione che rinvia il pacco restituisce all'Amministrazione del paese di domicilio del mittente il saldo delle quote per rimborsare il mittente possa essere rimborsato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-34