Accordo
Art. 29
Mancato recapito al destinatario
In vigore dal 30 giu 1994
Mancato recapito al destinatario
1. Dopo il ricevimento dell'avviso di mancato recapito di cui all', paragrafo 2, capoversi a) e b), spetta al mittente o alla persona in esso menzionata di impartire istruzioni che possono essere unicamente quelle autorizzate dal predetto articolo, paragrafo 2, capoversi c) a g) e inoltre una delle seguenti:
a) avvisare nuovamente il destinatario;
b) rettificare o completare l'indirizzo;
c) se si tratta di un pacco contrassegno:
1 - consegnarlo ad una persona diversa dal destinatario contro
rimborso dell'importo indicato
2 - consegnarlo al destinatario originario o ad altro destinatario senza rimborso o contro rimborso di un importo inferiore all'importo originario.
d) consegnare il pacco in franchigia di tasse e di diritti sia al destinatario originario sia ad un altro destinatario.
2. L'invio delle istruzioni di cui al paragrafo 1 può essere soggetto all'imposizione, sia nei confronti del mittente, sia di una terza persona, della tassa di cui all', lettera f); se l'avviso concerne più pacchi depositati contemporaneamente presso lo stesso ufficio dallo stesso mittente con l'indirizzo dello stesso destinatario, questa tassa e riscossa una sola volta. In caso di trasmissione per via telegrafica o con ogni altro mezzo appropriato di telecomunicazione, viene aggiunta la tassa corrispondente.
3. L'Amministrazione di destinazione, fino a quando non ha ricevuto istruzioni da parte del mittente o da terze persone, e autorizzata sia a consegnare il pacco al destinatario originariamente designato, sia, se del caso, ad un altro destinatario ulteriormente designato, oppure a rispedire il pacco ad un nuovo indirizzo. Ricevute le nuove istruzioni, esse solo sono valevoli ed esecutorie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-29