Accordo

Art. 38

Ritiro. Modifica o rettifica di indirizzo

In vigore dal 30 giu 1994
Ritiro. Modifica o rettifica di indirizzo 1. Il mittente di un pacco può, alle condizioni stabilite all' della Convenzione, chiederne la restituzione o farne modificare l'indirizzo, sotto riserva di garantire il pagamento degli importi esigibili per ogni successivo inoltro, ai sensi degli , paragrafo 3 e 32, paragrafo 6. 2. Tuttavia le Amministrazioni hanno facoltà di non accettare le domande di cui al paragrafo 1 se la loro accettazione non e prevista in base al regime interno nel loro regime interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-38

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