Accordo
Art. 36
Inosservanza da parte di una Amministrazione delle istruzioni impartite
In vigore dal 30 giu 1994
Inosservanza da parte di una Amministrazione delle istruzioni
impartite
1. Se l'Amministrazione di destinazione o una Amministrazione intermedia non ha osservato le istruzioni impartite sia al momento del deposito, sia successivamente, essa è tenuta ad assumersi a carico le quote di trasporto (andata e ritorno) e le altre tasse o eventuali diritti che non siano stati annullati; tuttavia le spese pagate all'andata rimangono a carico del mittente se quest'ultimo, all'atto del deposito o successivamente, ha dichiarato che in caso di mancato recapito egli avrebbe rifiutato il pacco.
2. L'Amministrazione del paese di domicilio del mittente è autorizzata ad addebitare d'ufficio le spese di cui al paragrafo 1 all'Amministrazione che non ha osservato le istruzioni impartite e che, regolarmente investita del caso, ha lasciato che tre mesi trascorressero a decorrere dal giorno in cui è stata informata, senza risolvere definitivamente la questione o senza aver reso noto all'Amministrazione del paese di domicilio del mittente che l'inosservanza appariva dovuta ad un caso di forza maggiore o che il pacco era stato trattenuto, sequestrato o confiscato in virtù della regolamentazione interna del paese di destinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-36