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Art. 37

Colli contenenti oggetti suscettibili di rapido deterioramento o avaria

In vigore dal 30 giu 1994
Colli contenenti oggetti suscettibili di rapido deterioramento o avaria Possono essere venduti immediatamente anche durante il percorso di andata o di ritorno, senza avviso preliminare e senza formalità giudiziarie, ed a beneficio dell'avente diritto unicamente gli oggetti contenuti in pacchi ed il cui prossimo deterioramento o avaria sono da temere; qualora la vendita sia impossibile per un qualsiasi motivo, gli oggetti deteriorati o avariati sono distrutti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-37

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