AccordoTitolo III

Art. 42

Responsabilità del mittente

In vigore dal 30 giu 1994
Responsabilità del mittente 1. Il mittente di un pacco è responsabile entro gli stessi limiti delle Amministrazioni stesse di tutti i danni causati agli altri invii postali a seguito della spedizione di oggetti non ammessi al trasporto o dell'inosservanza delle condizioni di ammissione a patto che non vi sia stata nè colpa, nè negligenza delle Amministrazioni o dei trasportatori. 2. L'accettazione da parte dell'Ufficio del deposito di un siffatto pacco non libera il mittente dalla sua responsabilità. 3. L'Amministrazione che constata un danno dovuto a colpa del mittente ne informa l'Amministrazione di origine cui spetta intentare se de caso un procedimento contro il mittente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-42

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