Accordo

Art. 30

Restituzione al mittente dei pacchi non recapitati

In vigore dal 30 giu 1994
Restituzione al mittente dei pacchi non recapitati 1. Ogni pacco che non ha potuto esser recapitato e rinviato al paese di domicilio del mittente: a) immediatamente, se: 1 - il mittente ha fatto richiesta in tal senso in applicazione dell', paragrafo 2, lettera c); 2 - il mittente (o la persona terza di cui all', paragrafo 2, capoverso b ha formulato una richiesta non autorizzata; 3 - Il mittente o la persona terza rifiutano di pagare la tassa autorizzata dall', paragrafo 2; 4 - le istruzioni del mittente o di terzi non hanno ottenuto il risultato desiderato, a prescindere dal fatto che tali direttive siano state impartite al momento del deposito o successivamente al ricevimento dell'avviso di mancato recapito; b) immediatamente dopo la scadenza: 1 - del termine eventualmente stabilito dal mittente in attuazione dell', paragrafo 2, capoverso d); 2 - dei termini di custodia previsti all', se il mittente non si e conformato all'. Tuttavia in questo caso, possono essergli domandate direttive sul da farsi; 3 - di un termine di due mesi a decorrere dalla spedizione dell'avviso di mancato recapito, qualora l'Ufficio che ha inviato l'avviso non ha ricevuto direttive sufficienti da parte del mittente o da terzi, o se queste direttive non sono pervenute al predetto Ufficio. 2. Il pacco è rinviato per la via normalmente utilizzata per la spedizione dei pieghi. Esso può essere rinviato via aerea solo se il mittente ha garantito il pagamento delle soprattasse aeree. 3. Ogni pacco rinviato al mittente in applicazione del presente articolo e soggetto: a) alle quote che derivano dal nuovo inoltro; b) alle tasse ed ai diritti non annullati che comportano uno scoperto per l'Amministrazione di destinazione al momento del rinvio al mittente, sotto riserva degli , paragrafo 2, ultima frase e 15, paragrafo 1 tabella, colonna 3 capoversi e) i) e j); c) Tali quote, tasse e diritti sono riscossi presso il mittente. 5. I pacchi rinviati al mittente e che non possono essergli recapitati sono trattati dall'Amministrazione interessata secondo la sua legislazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-30

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